Art. 4 — Disposizioni finali
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano i principi desumibili dal presente legislativo costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e si applicano compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 25 febbraio 2010
