Art. 61 — Disposizioni transitorie e finali
Fino alla piena attuazione della disciplina applicativa del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, istituito dall'articolo 1, commi da 217 a 222, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
- a)le disposizioni del presente codice, riferite al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), allo Sportello telematico del diportista (STED), all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) devono intendersi riferite agli organismi e procedure preesistenti all'entrata in funzione della predetta disciplina del Sistema telematico centrale della nautica da diporto;
- b)la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per la pubblicita' di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- c)la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo della licenza di navigazione di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' rilasciata anche da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
