Art. 4 — Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

All'articolo 14 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art4 · fonte del testo

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