Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, ((...)) del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.
Testo vigente dal 24 gennaio 2026
