Art. 6 — Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 9 e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Testo vigente dal 9 novembre 2016
