Art. 18 — Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso
Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, e' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. L'operatore che, nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorita' competente e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:
- a)omette di comunicare all'Autorita' competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;
- b)viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;
- c)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182));
- d)non presenta i documenti richiesti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 17, comma 2. ((Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 l'operatore che:))
- a)((viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, 12, comma 4, e 13, comma 5;))
- b)((produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'Autorita' competente)).
Testo vigente dal 18 dicembre 2025
