Art. 21 — Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari
Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la reclusione ((fino a sei anni e)) con la multa da 25.000 a 250.000 euro. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, e' punito con la reclusione ((fino a quattro anni e)) con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
Testo vigente dal 14 giugno 2023
