Le autorita' competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi relativi alla compatibilita' elettromagnetica, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature conformi al presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'uso di un'apparecchiatura:

  • a)misure atte a superare un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in uno specifico luogo;
  • b)misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili e' ammessa la presentazione o la dimostrazione di apparecchiature non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fintanto che non siano messe in conformita' con il presente decreto. La dimostrazione del funzionamento puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

Testo vigente dal 26 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 26 maggio 2016. 75 parole tolte, 136 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le aggiunto: autorita' competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi relativi alla compatibilita' elettromagnetica, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature conformi al presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o tolto: l'utilizzazione aggiunto: l'uso di un'apparecchiatura:

a) misure tolto: per rimediare a aggiunto: atte a superare un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in tolto: un luogo determinato aggiunto: uno specifico luogo;

b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di tolto: comunicazione elettronica aggiunto: telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittentitolto: , quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite. tolto: Fatto salvo quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE aggiunto: Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione tolto: europea e agli altri Stati membri. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione tolto: europea nella Gazzetta ufficiale aggiunto: nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. tolto: In occasione di fiere commerciali, esposizioni e aggiunto: Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili e' ammessa tolto: l'esposizione e aggiunto: la presentazione o la dimostrazione di tolto: una apparecchiatura che non rispetta le disposizioni del presente decreto legislativo, purche' un'indicazione visibile segnali chiaramente tale circostanza ed avverta che l'apparecchiatura non puo' essere commercializzata o messa in servizio, finche' non e' stata resa conforme alle predette disposizioni aggiunto: apparecchiature non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fintanto che non siano messe in conformita' con il presente decreto. La dimostrazione del funzionamento tolto: avviene solo se sono aggiunto: puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;194~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari