Art. 6 — Libera circolazione delle apparecchiature
Le autorita' competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi relativi alla compatibilita' elettromagnetica, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature conformi al presente decreto. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti la messa in servizio o l'uso di un'apparecchiatura:
- a)misure atte a superare un problema di compatibilita' elettromagnetica esistente o prevedibile in uno specifico luogo;
- b)misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazione o le stazioni riceventi o emittenti quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni relative allo spettro chiaramente definite. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, le misure speciali di cui al comma 1 sono notificate dalle autorita' competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. Le misure speciali che sono state accettate sono quelle pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili e' ammessa la presentazione o la dimostrazione di apparecchiature non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature non possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio fintanto che non siano messe in conformita' con il presente decreto. La dimostrazione del funzionamento puo' avvenire solo a condizione che siano state adottate misure adeguate per evitare perturbazioni elettromagnetiche.
Testo vigente dal 26 maggio 2016
