(( Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazione. 2. In occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi anche se non conformi al presente decreto, a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumita' delle persone.)) 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

2

con decorrenza dal 19 luglio 2016

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

Testo vigente dal 19 marzo 2016

Norme correlate

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 2000 al 19 marzo 2016. 136 parole tolte, 103 parole aggiunte.

tolto: Possono essere immessi sulaggiunto: Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi a disposizione del mercato e messi in servizio tolto: le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni aggiunto: soltanto se soddisfano i requisiti del presente decreto tolto: e ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purche', debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente aggiunto: in caso di installazione e manutenzione adeguate e di impiego conforme alla loro destinazionetolto: , non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beniaggiunto: . 2. In occasione di fiere, tolto: di esposizioni, di dimostrazioni o di analoghe manifestazioni pubbliche e' consentita la presentazione aggiunto: esposizioni, dimostrazioni ed eventi simili, e' consentita l'esposizione di attrezzature a pressione o di insiemi tolto: di cui all'articolo 1, comma 1, che non sono conformi alle disposizioni del aggiunto: anche se non conformi al presente decreto, tolto: purche' un apposito cartello visibile indichi chiaramente la non conformita', nonche' l'impossibilita' di acquistare tali attrezzature o insiemi prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Il responsabile della presentazione deve presentare all'autorita' pubblica preposta a rilasciare l'autorizzazione alle suddette manifestazioni aggiunto: a condizione che un'evidente indicazione grafica indichi chiaramente che essi non possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio finche' non sono resi conformi. In occasione delle dimostrazioni il responsabile delle stesse deve redigere e tenere a disposizione delle autorita' competenti, che possono prescrivere eventuali misure aggiuntive, una relazione tecnica in cui sono dettagliatamente descritte le tolto: adeguate misure adottate per garantire la sicurezza aggiunto: appropriate misure di sicurezza adottate al fine di garantire l'incolumita' delle persone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26

    Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 19 luglio 2016.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-02-25;93~art2 · fonte del testo

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