Art. 28 — Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida.»;
- b)al comma 2, le parole: «Regolamento eIDAS.» sono sostituite dalle seguenti: «Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilita', tecnologici e organizzativi, nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita' svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'AgID. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.»;
- c)il comma 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
