Art. 29 c.a.d. — Qualificazione dei fornitori di servizi

I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata ((...)) presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). ((Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere.)) Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 29 La domanda di qualificazione ((...)) si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano gia' nella disponibilita' del AgID o che questo non possa acquisire autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. A seguito dell'accoglimento della domanda, il AgID dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco di fiducia pubblico, tenuto dal AgID stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse del AgID, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 28

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179

28

Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 62, comma 5) che "Il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformita', ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, e' considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'articolo 25 del presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'AgID".

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

29

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 8) che "Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 17 luglio 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020. 98 parole tolte, 89 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Qualificazione e accreditamento

I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata tolto: o di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64aggiunto: ... presentano all'AgID domanda di qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. tolto: I soggetti che intendono svolgere l'attivita' di conservatore di documenti informatici presentano all'AgID domanda di accreditamento, secondo le modalita' fissate dalle Linee guida. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24 del Regolamento tolto: eIDAS, deve avere natura giuridica di societa' di capitali e deve disporre dei aggiunto: (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di requisiti di onorabilita', aggiunto: affidabilita', tecnologici e organizzativitolto: , nonche' delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell'attivita' svolta e alla responsabilita' assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati, nel rispetto della disciplina europea, con aggiunto: compatibili con la disciplina europea, nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tolto: sentita l'AgID aggiunto: o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri per la fissazione delle tariffe dovute … pubbliche. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. La domanda di qualificazione tolto: o di accreditamentoaggiunto: ... si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art29 · fonte del testo

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