Art. 27 — Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
- b)al comma 3:
- 1)all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
- 2)alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
- 3)dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»;
- c)al comma 3-bis:
- 1)prima del primo periodo e' inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
- 2)al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» e' inserita la seguente: «anche»;
- 3)al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida».
- d)al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
- e)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
