All'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Qualificazione e accreditamento»;
  • b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta elettronica certificata, di gestore dell'identita' digitale di cui all'articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui all'articolo 44-bis presentano all'AgID domanda, rispettivamente, di qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformita' rilasciata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato dall'organo designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.»;
  • c)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 24 del Regolamento eIDAS»;
  • d)il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis, comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti criteri:
  • a)per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
  • b)per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in proporzione al livello di servizio offerto.»;
  • e)al comma 4 la parola: «accreditamento» e' sostituita dalle seguenti: «qualificazione o di accreditamento»;
  • f)al comma 6 dopo la parola: «elenco» sono inserite le seguenti: «di fiducia»;
  • g)i commi 7 e 8 sono abrogati.

Testo vigente dal 13 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;179~art25 · fonte del testo

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