Art. 26 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 30 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabilita' dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori dell'identita' digitale e di conservatori»;
- b)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identita' digitale di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis che cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita', sono tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.»;
- c)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 13 settembre 2016
