Art. 32 — Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
- a)all'interno della propria struttura organizzativa;
- b)affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.»;
- c)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
