Art. 29 — Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla Rubrica, le parole «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e dei»;
- b)al comma 1, le parole «di cui all'articolo 64 e i soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e i conservatori di documenti informatici, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 6,»;
- c)al comma 3:
- 1)il primo periodo e' soppresso;
- 2)al secondo periodo, le parole «Il certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata», dopo le parole «ecceda i limiti» e' inserita la seguente: «eventualmente» e le parole da «o derivanti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28, comma 3, a condizione che limiti d'uso e di valore siano chiaramente riconoscibili secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3-bis».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
