Art. 113 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari
(( Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attivita' per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
