Art. 89 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici
(( Il personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-informatiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; collabora e partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Da' esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalita' e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative del settore informatico e telematico.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
