Art. 154 — Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali

(( Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessita'; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; puo' svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresi', gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; controllano l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 315 parole tolte, 608 parole aggiunte.

Il personale appartenente tolto: al profilo professionale di ispettore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore aggiunto: ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale tolto: appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi, e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore, collocandosi nel ruolo prima del personale di cui al comma 1. Il personale appartenente al profilo professionale di coordinatore antincendi e' inquadrato nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente. Nella medesima qualifica e' altresi' inquadrato, collocandosi nel ruolo dopo il predetto personale, il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nei profili professionali per l'accesso ai quali era richiesto nel previgente ordinamento il possesso di lauree magistrali ed eventuali titoli abilitativi. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza aggiunto: del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; predispone l'attivita' istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessita'; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; puo' svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attivita' di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni di esame. Il personale tolto: inquadrato ai sensi dei commi 1 e 2 e quello appartenente nel previgente ordinamento al profilo professionale di coordinatore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conservano, ai fini della progressione alla qualifica superiore e degli scatti convenzionali, l'anzianita' maturata nel predetto ruolo; il personale appartenente al profilo professionale di direttore antincendi inquadrato ai sensi del comma 3 conserva, ai medesimi fini, l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico eventualmente in godimento, derivante dall'inserimento nelle fasce aggiunto: con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresi', gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; controllano l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo tolto: 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000 aggiunto: 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art154 · fonte del testo

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