Art. 18 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi

(( Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalita' superiori all'attivita' di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui e' assegnato; in relazione alla professionalita' posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attivita' ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessita' commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attivita' di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attivita' tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessita', attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, puo' esercitare, per contingenti esigenze operative, attivita' che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi puo' essere, altresi', preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato e puo' espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza. 2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 169 parole tolte, 441 parole aggiunte.

tolto: Ai capi reparto esperti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e' attribuito uno scatto convenzionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Lo scatto convenzionale e' attribuito al personale che, nel biennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15,aggiunto: Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attivita' di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalita' superiori all'attivita' di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui e' assegnato; in relazione alla professionalita' posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attivita' ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessita' commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attivita' di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attivita' tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessita', attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, puo' esercitare, per contingenti esigenze operative, attivita' che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi puo' essere, altresi', preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato e puo' espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza. 2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, tolto: lettere a) e b) della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la positiva definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico. Lo scatto convenzionale di cui al presente articolo e' attribuito come assegno ad personam riassorbibile aggiunto: espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attivita'; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di tolto: accesso ai ruoli superiori, fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico piu' favorevole previsto dall'articolo 174 aggiunto: emergenze di protezione civile, puo' essere affidata la responsabilita' di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attivita' di soccorso tecnico urgente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari