Art. 179 — Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari

(( Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attivita' svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

  • a)provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;
  • b)provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
  • c)nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresi', le attivita' di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
  • d)nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attivita' di medico nel settore della medicina del lavoro;
  • e)provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonche' alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che e' gia' in possesso dell'abilitazione stessa;
  • f)rilascia certificazioni di idoneita' psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
  • g)provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;
  • h)fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
  • i)svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame;
  • l)sovrintende all'attivita', svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;
  • m)fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • n)svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
  • o)partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;
  • p)fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del dirigente responsabile dell'ufficio cui e' assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unita' organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attivita' del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali e' richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attivita' del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalita' e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo. 6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art179 · fonte del testo

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