Art. 101 — Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

(( Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attivita' tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza.)) 12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

12

Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Testo vigente dal 21 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2005 al 21 novembre 2018. 55 parole tolte, 380 parole aggiunte.

tolto: La promozione alla qualifica di collaboratore amministrativo-contabile esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai collaboratori amministrativo-contabili che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel biennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniariaaggiunto: Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attivita' tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127

    Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217~art101 · fonte del testo

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