Art. 16 — Adozione dell'euro quale moneta di conto

A decorrere dal 1 gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'adozione dell'euro e' obbligatoria. Quando l'euro e' utilizzato come moneta di conto, i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti ad una data compresa tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 possono essere ad ogni effetto redatti e pubblicati in euro. I documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti a date successive devono essere redatti e pubblicati in euro. Per le banche, le societa' finanziarie, le imprese di assicurazione, le societa' eminenti gli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le rispettive imprese controllate, cosi' come definite dalle norme che disciplinano il bilancio consolidato, la facolta' di redigere e pubblicare ad ogni effetto in euro i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna riferiti al periodo transitorio puo' essere esercitata anche quando l'euro non e' utilizzato come moneta di conto. Nel periodo transitorio, dalla data di riferimento del primo documento contabile obbligatorio a rilevanza esterna redatto in euro, tutti i documenti riferiti a quella data e a date successive sono redatti in euro, salvo che ricorrano particolari ragioni da illustrare nei documenti anzidetti. I dati comparativi, originariamente espressi in lire, da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna espressi in euro sono convertiti in euro adottando il tasso di conversione con la lira. Il saldo delle differenze dovute alla traduzione in euro dei valori di conto espressi in lire puo' essere imputato direttamente in una riserva. Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna redatti in euro nel periodo transitorio si applicano le disposizioni del comma 8. A decorrere dal 1 gennaio 2002:

  • a)il quinto comma dell'articolo 2423 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.";
  • b)all'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro.";
  • c)il comma 7 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' sostituito dal seguente: "7. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E' ammessa la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
  • d)all'articolo 30 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e' aggiunto il seguente comma 3: "3. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5 possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
  • e)il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e' sostituito dal seguente: "4. Il bilancio e' redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate. E' consentita la tenuta di una contabilita' plurimonetaria.";
  • f)all'articolo 65 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e' aggiunto il seguente comma 6: "6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.";
  • g)alle societa' quotate, diverse da quelle soggette alle norme di cui alle lettere da c) ad f), la Consob puo' imporre che la nota integrativa del bilancio d'impresa e il bilancio consolidato siano redatti in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia.

Testo vigente dal 8 luglio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art16 · fonte del testo

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