Art. 6 — Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Il Tesoro puo' ridenominare i propri prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle altre valute aderenti, qualora gli Stati emittenti le valute medesime abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico, gia' denominato nella rispettiva moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
Testo vigente dal 8 luglio 1998
