Art. 20 — Operatori economici diversi dalle imprese

Agli operatori economici diversi dalle imprese si applicano, in quanto compatibili, anche ai fini delle imposte sui redditi, le regole stabilite ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 16. L'amministrazione finanziaria, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, emana le disposizioni applicative di propria competenza.

Testo vigente dal 8 luglio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213~art20 · fonte del testo