Art. 15 — Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
A partire dal 1 gennaio 1999, l'euro puo' essere utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro.
Testo vigente dal 8 luglio 1998
