Art. 22 — Organismi di investimento collettivo del risparmio
Ai documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna degli OICR si applicano le disposizioni contenute:
- a)nell'articolo 16, commi da 1 a 6, inclusa la facolta' di cui al comma 3; limitatamente al rendiconto di gestione e al bilancio si applicano anche i commi 7 e 8;
- b)nell'articolo 21, comma 2, primo periodo, dal 1 gennaio 1999; nella relazione degli amministratori che accompagna il rendiconto di gestione o il bilancio sono fornite le informazioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.
Testo vigente dal 8 luglio 1998
