Art. 65 — Criteri di redazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2006. 238 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il bilancio consolidato e' redatto dagli amministratori dell'impresa soggetta all'obbligo di redazione di cui agli articoli 58 e 60, secondo le disposizioni del presente decreto. Esso e' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese del gruppo. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione del presente decreto risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Le modalita' di redazione del bilancio consolidato e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali. Nella nota integrativa e' motivata la deroga e indicata l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 6. Il bilancio consolidato puo' essere redatto in migliaia di euro. Nell'esercizio dei poteri indicati all'articolo 6, l'ISVAP puo' imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la Consob per le societa' quotate.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173~art65 · fonte del testo
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