Art. 5 — Redazione del bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non e' applicata. Nel bilancio d'esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali sono redatti in euro, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Testo vigente dal 21 marzo 2005
