Art. 61 — Modifiche all'articolo 209 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al capoverso Articolo 121, comma 1, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana,», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- b)al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse.
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
