Codice dei contratti pubblici

Art. 126 codice dei contratti pubblici — Penali e premi di accelerazione

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio e' commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', ((nonche' nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,)) ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformita' ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed e' corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialita' anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2024 al 1 gennaio 2026. 13 parole aggiunte.

… commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', aggiunto: nonche' nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta, ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~art126 · fonte del testo

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