Art. 44 — Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo' essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209~art44 · fonte del testo

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