Art. 35 — Modifiche all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
All'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresi' verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.»;
- b)al comma 8:
- 1)al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente»;
- 2)al quarto periodo, le parole: «e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo e terzo».
Testo vigente dal 31 dicembre 2024
