[1]da ibridi (articolo 8 decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142)

[2]1. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, la deduzione del componente negativo di reddito e' negata in capo al soggetto passivo qualora lo Stato italiano sia lo Stato dell'investitore ovvero qualora sia lo Stato del pagatore e la deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello Stato dell'investitore. L'indeducibilita' nello Stato dell'investitore deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi. 2. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi determina una deduzione senza inclusione:

  • a)qualora lo Stato italiano sia lo Stato del pagatore, la deduzione del componente negativo di reddito e' negata in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'inclusione nello Stato della casa madre ovvero nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
  • b)qualora lo Stato italiano sia lo Stato del beneficiario e la deduzione del componente negativo di reddito non e' negata nello Stato del pagatore, l'importo del corrispondente componente positivo di reddito che altrimenti genererebbe un disallineamento e' imponibile in capo al soggetto passivo, salvo che il disallineamento non sia neutralizzato in un altro Stato. L'indeducibilita' nello Stato del pagatore ovvero l'inclusione nello Stato di localizzazione della stabile organizzazione del soggetto passivo deve risultare da una dichiarazione rilasciata dal contribuente ivi residente o localizzato ovvero da altri elementi certi e precisi;
  • c)qualora la deduzione di un componente negativo di reddito sia stata negata in capo a un soggetto passivo in applicazione della lettera a), la successiva inclusione, nello Stato estero di residenza ovvero di localizzazione del beneficiario, del corrispondente componente positivo nel suo reddito imponibile, in un periodo d'imposta che inizia oltre dodici mesi dalla fine del periodo d'imposta del soggetto passivo con riferimento al quale la deduzione e' stata negata, fa sorgere in capo a quest'ultimo il diritto alla corrispondente deduzione del componente negativo di reddito in precedenza non dedotto. 3. Non e' consentita la deduzione di un componente negativo di reddito da parte di un soggetto passivo nella misura in cui esso finanzi, direttamente o indirettamente, oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi mediante una transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato. In deroga a quanto riportato nel primo periodo, il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo e' deducibile se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione. 4. Nella misura in cui un disallineamento da ibridi coinvolge un reddito di una stabile organizzazione disconosciuta di un soggetto passivo residente, tale reddito e' imponibile in capo a quest'ultimo. Il primo periodo non trova applicazione laddove le disposizioni di una convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e un Paese terzo prevedano l'obbligo di esentare il reddito. 5. Nel caso dei rapporti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere i) e l), nonche' delle operazioni che producono analoghi effetti economici, aventi a oggetto obbligazioni e titoli similari o titoli atipici, il credito per le imposte estere spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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