Art. 19 — Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento

Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 13-bis, comma 1, le parole: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies)»;
  • b)all'articolo 16, comma 3, terzo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo»;
  • c)all'articolo 17-bis, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 1 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.». Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 15, comma 1, le parole: «dalle lettere a), b), c), d), e), f)» sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b), c), d), e), f), g)»;
  • b)all'articolo 20:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale»;
  • 2)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente puo' avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela e' presentata nei termini per proporre ricorso.»;
  • c)all'articolo 36:
  • 1)al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
  • 2)al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
  • d)all'articolo 37:
  • 1)al comma 3, ultimo periodo, le parole: «commi 1, 1-bis e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 3,»;
  • 2)al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
  • e)all'articolo 48, comma 3, secondo periodo, le parole: «delle tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «delle tasse per i servizi ipotecari»;
  • f)all'articolo 95, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.».

Testo vigente dal 12 giugno 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-12;81~art19 · fonte del testo

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