Art. 60 — Decorrenza
Le disposizioni del presente titolo si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 57, comma 1.
Testo vigente dal 28 dicembre 2023 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
