Art. 47 — Disposizioni sulle televendite
Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignita' umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalita', offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
- a)non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
- b)non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
- c)non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
- d)non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.
Testo vigente dal 10 dicembre 2021
