Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignita' umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalita', offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

  • a)non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
  • b)non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  • c)non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  • d)non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima e' ridotta a tre minuti. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicita', alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.

Testo vigente dal 10 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art47 · fonte del testo

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