Art. 52 — Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente
I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
