Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

  • a)non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
  • b)non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
  • c)non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
  • d)non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".

Testo vigente dal 26 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39~art52 · fonte del testo

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