Codice del consumo

Art. 30 cod. cons. — Divieti

E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art30 · fonte del testo

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