Art. 46 — Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni
I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
- a)il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
- b)devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;
- c)non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica. Le sponsorizzazioni ((dei fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche)) in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' ((per quanto compatibili in relazione alla specificita' del mezzo utilizzato ai fornitori di servizi di media radiofonici,)) alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.
Testo vigente dal 2 maggio 2024
