Art. 48 — Inserimento di prodotti
Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento puo' avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti e' consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualita', i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini. I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:
- a)il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilita' e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b)non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- c)non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;
- d)i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. E' vietato l'inserimento di:
- a)sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attivita' principale e' la produzione o la vendita di tali prodotti;
- b)specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano. Resta salva la previsione di cui all'art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicita' e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorita' che ne verifica l'attuazione.
Testo vigente dal 10 dicembre 2021
