Art. 27 — Certificazioni
Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita' equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e' rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli atti relativi a societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.
Testo vigente dal 23 aprile 2010
