Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di interesse generale, proporzionalita' Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta, ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della residenza. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non puo' essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi:
- a)la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;
- b)se le vigenti norme di natura specifica o generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;
- c)l'idoneita' della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attivita' comparabili;
- d)l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione europea, sulle opportunita' di scelta dei consumatori e sulla qualita' del servizio prestato;
- e)la possibilita' di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorche' le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti regolatori valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riserva delle attivita';
- f)l'effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove pertinenti alla natura e al contenuto della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i seguenti elementi:
- a)il collegamento tra l'ambito delle attivita' esercitate nell'ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;
- b)il collegamento tra la complessita' delle mansioni interessate e la necessita' per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste;
- c)la possibilita' di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;
- d)se le attivita' riservate a determinate professioni possono o meno essere condivise con altre professioni e le ragioni giustificative;
- e)il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attivita' relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista debitamente qualificato;
- f)gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori; Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi, della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione con uno o piu' requisiti e, in particolare, i seguenti:
- a)attivita' riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b)obbligo di aggiornamento professionale continuo;
- c)norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;
- d)affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica;
- e)restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;
- f)requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una societa', nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;
- g)restrizioni territoriali, anche quando la professione e' regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti;
- h)requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonche' norme di incompatibilita';
- i)requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilita' professionale;
- l)requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione;
- m)requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti;
- n)requisiti in materia di pubblicita'. I soggetti regolatori valutano altresi', ((nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 3, comma 3-bis, ovvero)) prima di introdurre nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati a norma del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi:
- a)la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b)una dichiarazione preventiva in conformita' dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo o altro requisito equivalente;
- c)il pagamento di una tassa, o di altri costi necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio. Il comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformita' del diritto dell'Unione europea. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorita' tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.
Testo vigente dal 15 novembre 2024
