Art. 5-quater — Tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli di cui all'articolo 11

L'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro di origine,e' tenuta a verificare la domanda e i documenti giustificativi caricati dal richiedente nel fascicolo IMI e a rilasciare allo stesso la tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi diversi da quelli previsti all'articolo 11, entro il termine di tre settimane, che decorre dalla scadenza del termine di una settimana previsto all'articolo 5-ter, comma 3, o dal ricevimento dei documenti mancanti. Essa trasmette immediatamente la tessera professionale europea all'autorita' competente di ciascuno Stato membro ospitante interessato e ne informa il richiedente. Lo Stato membro ospitante non puo' chiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. E' ammesso ricorso sia avverso la decisione sia avverso l'assenza di decisione dell'autorita' competente di cui all'articolo 5 sul rilascio della tessera professionale. Il titolare di una tessera professionale europea, che intenda prestare servizi in Stati membri diversi da quelli menzionati inizialmente nella domanda di cui al comma 1, puo' fare domanda per l'estensione all'autorita' competente. In tal caso si seguono le procedure di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 5-ter, comma 3, ultimo capoverso. Qualora il titolare intenda continuare a prestare i servizi oltre il periodo di diciotto mesi indicato al comma 1, ne informa l'autorita' competente. In entrambi i casi, il titolare fornisce anche tutte le informazioni relative a mutamenti oggettivi della situazione comprovata nel fascicolo IMI richieste dall'autorita' competente di cui all'articolo 5 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015. L'autorita' competente trasmette la tessera professionale europea aggiornata agli Stati membri ospitanti interessati. Qualora l'autorita' competente di cui all'articolo 5, in qualita' di Stato membro ospitante, sia informata, attraverso il sistema IMI, del rilascio di un certificato di tessera professionale europea, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, per i fini di cui al presente articolo, non puo' richiedere le dichiarazioni di cui all'articolo 10 per i successivi diciotto mesi. La tessera professionale europea e' valida sull'intero territorio nazionale, per tutto il tempo in cui il rispettivo titolare conserva il diritto di esercitare, sulla base dei documenti e delle informazioni contenute nel fascicolo IMI.

Testo vigente dal 10 febbraio 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-09;206~art5quater · fonte del testo

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