Art. 4 — Esenzione da spese e da formalità di autenticazione
Le attivita' svolte dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, o dall'autorita' di decisione sono esenti da autenticazione o formalita' equivalenti.
Testo vigente dal 9 agosto 2019
