Art. 13 — Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio
[1]L'interessato che si trova nelle condizioni indicate dall'articolo 4 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. Le domande di ammissione al patrocinio sono presentate:
- a)all'autorita' competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente e' domiciliato o soggiorna regolarmente (autorita' di trasmissione); oppure b)
[2]all'autorita' competente dello Stato ove pende il processo o in cui la decisione deve essere eseguita (autorita' di ricezione). L'autorita' di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale e' il Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, puo' decidere, con atto motivato, di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora sia manifesto:
- a)che essa e' infondata, o b)
[3]che essa esula dal campo di applicazione del presente decreto. Copia dell'atto di cui al comma 4 e' trasmessa all'interessato. In tali casi, la domanda puo' essere proposta alla Corte di appello nel cui distretto e' domiciliato o soggiorna regolarmente l'interessato. La Corte di appello competente decide con decreto, da trasmettere al Ministero della giustizia a cura dell'interessato. Il Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione, trasmette la domanda all'autorita' di ricezione competente dell'altro Stato dell'Unione europea nel termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al comma 3 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove necessario, in una di tali lingue. I documenti trasmessi ai sensi del presente decreto sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalita' equivalente. In caso di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio da parte dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo 12 il richiedente rimborsa le spese di traduzione sostenute dal Ministero della giustizia, quale autorita' preposta alla trasmissione.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
