Art. 3 — Regime linguistico
Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla ((procura della Repubblica presso il tribunale)), quale autorita' di assistenza, all'autorita' di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorita' di decisione l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorita' di decisione all'autorita' di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorita' cui l'informazione e' diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.
Testo vigente dal 9 agosto 2019
