Art. 5 — Punto centrale di contatto
Il Ministero della giustizia e' il punto di contatto centrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della direttiva 2004/80/CE e la relativa attivita' e' svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
