Art. 8 — Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Lo Stato dell'Unione europea in cui il richiedente il patrocinio e' domiciliato o regolarmente soggiornante concede il patrocinio necessario a coprire:
- a)le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato finche' la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi del presente decreto, nello Stato ove pende il processo;
- b)la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorita' di tale Stato dell'Unione europea.
Testo vigente dal 1 luglio 2005
